Il danno esistenziale indica un peggioramento della qualità di vita della vittima a causa dell’evento lesivo (incidente stradale). Esso racchiude tutte le lesioni dei valori fondamentali della propria esistenza.
Comprende quindi tutto ciò che può provocare forti disagi e alterazioni della personalità nella vittima e che comportino un deterioramento o uno stravolgimento apprezzabile della qualità della sua vita sociale e delle sue abitudini personali.
Ad esempio alterazioni nella vita del danneggiato possono consistere in disturbi del sonno, impossibilità di avere rapporti intimi, la chiusura in se stessi, la perdita di autostima, un progressivo isolamento, un atteggiamento passivo. Tutti questi aspetti sono compresi nella definizione danno esistenziale
La prova del danno esistenziale
È compito della vittima fornire le prove della presenza del danno esistenziale.
Presupposto per la liquidazione del danno esistenziale è l’accertamento del complessivo peggioramento della qualità della vita del soggetto sul piano delle relazioni umane e del contesto familiare.
L’onere probatorio può assolversi attraverso tutti i mezzi istruttori che l’ordinamento processuale pone a disposizione con particolare importanza alla prova per presunzioni.
Il danno esistenziale può essere desunto da massime di comune esperienza, quali la giovane età del danneggiato al momento dell’infortunio, la gravità delle conseguenze dell’infortunio, incidenti sulla normale vita di relazione dell’infortunato avuto riguardo alla capacità di procreazione, alla vita sessuale, alla possibilità di praticare sport ed altre attività analoghe (cass. civ, sez. Lav., 19 gennaio 2015, n. 777)
Calcolo risarcimento danno esistenziale
Anche il danno esistenziale, come il danno morale, non si sottrae alla valutazione equitativa (ex art. 1226 cod.civ.) stante le difficoltà intuitive di pervenire, una volta provato, per la particolare natura del danno, ad una sua precisa quantificazione.