La vittima di un sinistro stradale può chiedere il risarcimento del danno alla
propria assicurazione nei seguenti casi:
- In caso di collisione tra due veicoli a motore, comprese le macchine agricole ed i ciclomotori provvisti di nuova targa entrambi identificati con targa italiana, regolarmente assicurati con compagnie che aderiscono al risarcimento diretto;
- Il sinistro deve essersi verificato in Italia, nella Repubblica di San Marino o nel territorio della Città del Vaticano e i veicoli devono essere immatricolati nei predetti Stati.
- In caso di danni subiti dal veicolo;
- In caso di danni fisici subiti dal conducente del veicolo che abbia riportato lesioni di lieve entità ossia con invalidità permanente
non superiore al 9% (micropermanenti);
- In caso di danni alle cose trasportate sul veicolo di proprietà del conducente o del proprietario
Indennizzo diretto: quando non si può applicare
La procedura di indennizzo diretto non si applica nei seguenti casi:
- Quando il sinistro riguarda più di due veicoli (es. tamponamento a catena);
- Quando uno dei due veicoli non è identificato;
- Quando uno dei due veicoli pur identificato non è assicurato;
- Quando tra i due veicoli non si è verificata una collisione (sinistro senza scontro):
- Quando il sinistro coinvolga un ciclomotore non munito di targa conforme alle previsioni del D.P.R. 6 marzo 2006, n. 153;
- Quando le lesioni subite dal conducente dell’auto assicurata superino il limite delle micropermanenti;
- Quando i danni non riguardino le cose trasportate di proprietà dell’assicurato o del conducente.
Come presentare la richiesta di risarcimento diretto
La richiesta deve essere presentata, alla propria Assicurazione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante PEC
Cosa deve contenere la richiesta di risarcimento diretto
Nell’ipotesi di soli danni al veicolo e alle cose:
a) i nomi degli assicurati;
b) le targhe dei due veicoli coinvolti;
c) la denominazione delle rispettive imprese;
d) la descrizione delle circostanze e delle modalità del sinistro;
e) le generalità di eventuali testimoni;
f) l’indicazione dell’eventuale intervento degli Organi di polizia;
g) il luogo, i giorni e le ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per la perizia diretta ad accertare l’entità del danno.
Nell’ipotesi di lesioni subite dai conducenti, in aggiunta a quanto sopra:
h) l’età, l’attività e il reddito del danneggiato;
i) l’entità delle lesioni subite;
j) la dichiarazione di cui all’articolo 142 del codice circa la spettanza o meno di prestazioni da parte di istituti che gestiscono assicurazioni
sociali obbligatorie;
k) l’attestazione medica comprovante l’avvenuta guarigione, con o senza postumi permanenti;
l) l’eventuale consulenza medico-legale di parte, corredata dall’indicazione del compenso spettante al professionista. Meglio risarcimento diretto o procedura ordinaria?
Nessuna delle due possibili procedure (indennizzo diretto e procedura ordinaria), almeno in teoria, può giovare o ledere il diritto della vittima ad ottenere il risarcimento del danno.
Di fatto invece la procedura di indennizzo diretto, attualmente più utilizzata, non sempre conviene ai danneggiati che mediamente ottengono risarcimenti più bassi rispetto al passato quando era in vigore la sola procedura ordinaria.