Il danno patrimoniale da sinistro stradale è quello che va a incidere direttamente sul patrimonio del danneggiato.
Ai sensi dell’art. 1223 c.c. il danno patrimoniale si compone del danno emergente e del lucro cessante.
Il danno emergente consiste nella perdita della possibilità di conseguire il bene desiderato e nella violazione dell’interesse a conservare gli altri beni che integrano il patrimonio del debitore (es. spese mediche per la riabilitazione, per la degenza ospedaliera, le spese funerarie, il danno materiale al veicolo)
Il lucro cessante, invece, consiste nell’incremento che il danneggiato avrebbe potuto conseguire in mancanza del fatto illecito (es. diminuzione o cessazione del reddito di lavoro, dovuto alla perdita, temporanea o permanente, della capacità lavorativa del soggetto per effetto della lesione subita)
Danno al veicolo
In caso di sinistro stradale il primo tipo di danno che tipicamente si manifesta consiste nel danneggiamento dei veicoli coinvolti.
Esso è un danno patrimoniale e legittima il proprietario del veicolo a richiedere il risarcimento in forma specifica (ripristinando la situazione preesistente all’evento lesivo es. riparazione nelle carrozzerie convenzionate), ma solo quando esso sia totalmente o parzialmente possibile.
In caso di risarcimento in forma specifica, qualora la riparazione debbaessere ancora effettuata, il proprietario deve inviare all’Assicurazione:
- il preventivo di riparazione,
- le foto del veicolo,
- rendere il veicolo disponibile alla visione da parte del perito
dell’assicurazione incaricato di accertare e quantificare i danni.
Se la riparazione è già stata eseguita, viceversa, il danneggiato deve allegare alla propria richiesta risarcitoria:
- le foto del veicolo prima della riparazione;
- la fattura quietanzata di riparazione.
Non sempre, tuttavia, è possibile il risarcimento in forma specifica del veicolo danneggiato.
Il proprietario del veicolo, in altre parole, potrà esigere che la propria automobile sia riparata e riportata alla situazione funzionale e giuridica antecedente al sinistro solo se il costo delle riparazioni non supera il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.
Qualora i costi delle riparazioni risultassero superiori (c.d. antieconomici), il danno risarcibile sarà composto dall’equivalente pecuniario, costituito dal valore del bene prima del sinistro, determinato secondo il valore di mercato, meno il valore del relitto.
L’importo così determinato potrà essere aumentato in considerazione dell’utilità che il veicolo rivestiva per il danneggiato, addizionando inoltre le spese per l’immatricolazione di un nuovo veicolo, nonché tutte le spese sostenute a seguito del sinistro sul veicolo danneggiato (es. spese di rimozione, di rottamazione, ecc).
Spese mediche
Rientrano nel danno patrimoniale risarcibile a seguito di un sinistro stradale tutte le spese sostenute dal danneggiato a seguito del sinistro.
Le spese mediche e riabilitative sostenute per poter essere rimborsatedall’assicurazione ai sensi dell’art. 205 c.c. e 1223 c.c. devono essere:
- documentate attraverso fattura o ricevuta fiscale;
- congrue e pertinenti con le lesioni riportate a causa del sinistro.
Tra le spese rimborsabili rientrano tutte le spese sanitarie sostenute per effettuare visite, esami, analisi cliniche, medicinali, e qualsiasi altra cura anche fisioterapica.
Danno alla capacità lavorativa
Il danno da incapacità lavorativa consiste nella perduta possibilità di lavorare e guadagnare allo stesso modo di come era possibile in assenza della lesione causata dal sinistro stradale.